Legge Ordinaria n. 616 del 26/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1957)
Adeguamento delle pensioni di guerra dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  41  della  legge  10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  mutilati  e  agli  invalidi  forniti  di  pensione  od assegno
rinnovabile  della  seconda,  terza  e  quarta  categoria ed a quelli
ascritti  alle  categorie  dalla  quinta  all'ottava,  quando abbiano
compiuto  rispettivamente  il  55°  od  il 60° anno di eta' e risulti
altresi'  che  il  reddito complessivo accertato ai fini dell'imposta
complementare  sia  inferiore  a lire 3000 mila annue, e' concesso un
assegno di previdenza non riversibile ne' sequestrabile di annue lire
144 mila.
  Tale  assegno  puo' essere congruamente ridotto sino alla meta' nei
casi di minor bisogno.
  Si  prescinde  dai  suddetti  limiti  di  eta'  quando  trattasi di
mutilati  od  invalidi  riconosciuti,  in  sede di visita collegiale,
inabili  a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermita', che per se
stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla
prima categoria della annessa tabella A.
  Nei   casi  di  inabilita'  temporanea  ad  ogni  proficuo  lavoro,
l'assegno    e'    concesso    temporaneamente,    per   il   periodo
corrispondente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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