Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 633 del 24/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1957)
Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria. L'agente che intende adire l'autorita' giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchia entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che e' tenuto a rilasciare ricevuta. L'azienda, deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante puo' adire l'autorita' giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilita' dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma. Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 29418, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - ANGELINI - MEDICI - GONELLA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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