Legge Ordinaria n. 634 del 29/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1957)
Provvedimenti per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge
                               Art. 1.

  La  durata  dell'attivita'  della  Cassa per opere straordinarie di
pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)
e'  prorogata  al  30  giugno  1965 per l'adempimento delle finalita'
previste   dalla   legge   10  agosto  1950,  n.  646,  e  successive
integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.
  A  partire  dall'esercizio  1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la
dotazione   annua  a  favore  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  da
iscriversi  negli  stati  di previsione della spesa del Ministero del
tesoro,  ai  sensi  dell'art.  10 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
modificato  con  l'art.  2  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, e'
stabilita  in  lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150
miliardi  per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno
degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.
  Il  riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto
nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e
nell'art.  14  della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato
in   corrispondenza  delle  nuove  dotazioni  concesse,  per  ciascun
esercizio,  con  la  legge  25 luglio 1952, n. 949, e con la presente
legge.
  L'indicazione  dell'importo  complessivo di mille miliardi di lire,
contenuta  negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
va  sostituita  con  quella  dell'importo complessivo delle dotazioni
disposte  con  la  legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte
con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.
  Nell'art.  12  della  predetta  legge  10 agosto 1950, n. 646, alle
parole:   "a   decorrere  dall'esercizio  finanziario  1950-51,  fino
all'esercizio  1959-60"  sono  sostituite  le  seguenti: "a decorrere
dall'esercizio  1950-51  fino  all'esercizio 1961-65"; nel successivo
art.  18  alle  parole:  "alla  fine del decennio" sono sostituite Le
parole: "alla fine del quindicennio".
  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  degli articoli 11, 13 e 14
della legge 10 agosto 1950, n. 646.
 

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