Legge Ordinaria n. 635 del 29/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1957)
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, gia'
sostituito  con  l'art.  1  della  legge  15  luglio 1954, n. 543, e'
sostituito dal seguente:
  "A    partire   dall'esercizio   finanziario   1950-1951   e   fino
all'esercizio  1964-65 incluso i Ministri per i lavori pubblici e per
l'agricoltura   e   le   foreste   provvederanno,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello
Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie
di  pubblico  interesse nelle localita' economicamente depresse delle
Regioni  e  Province  della  Repubblica,  diverse  da quelle indicate
nell'art.   3   della   legge   10  agosto  1950,  n.  646,  relativa
all'istituzione  della  Cassa  per  opere  straordinarie  di pubblico
interesse nell'Italia meridionale".
 

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