Legge Ordinaria n. 656 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1957)
Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  di  qualunque  imposta,  tassa  o  diritto in genere
stabiliti  dalle  leggi  generali e speciali, l'Ente nazionale per la
protezione  e  l'assistenza  dei  sordomuti,  istituito  con legge 12
maggio  1942,  n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698,
e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
  Sono  estese  ad  esso  tutte  le agevolazioni previste dall'art. 4
della legge 13 aprile 1953, n. 337.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti cesseranno di avere
efficacia con il 31 dicembre 1959.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                            ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
                                                           - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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