Legge Ordinaria n. 688 del 30/07/1957 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1957)
Modifica all'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.   171   del  Codice  postale  e  delle  telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Nelle  concessioni  a  privati  di stazioni radioelettriche per la
realizzazione  di  ponti  radio,  i  relativi canoni sono determinati
nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
    1)  lunghezza  complessiva del collegamento, ottenuta sommando la
lunghezza  delle  singole  tratte  comprese  tra  le  varie  stazioni
terminali e ripetitrici;
    2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
    3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
    4) numero delle frequenze assegnate;
    5)   tipo  di  collegamento  (telegrafico,  telefonico,  simplex,
duplex, circolare, ecc.);
    6)  esistenza  o  meno, nelle localita' da collegare, di servizio
telefonico pubblico;
    7)  volume  presunto  del  traffico  in  rapporto  allo  scopo  e
all'importanza del collegamento;
    8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
  "I  canoni  non potranno comunque superare l'importo annuo presunto
corrispondente in unita' telefoniche.
  "I  canoni  predetti  debbono essere ridotti del 25 per cento per i
ponti  radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico
richiesto  dal  successivo art. 251 sia attinente in modo particolare
alla sicurezza delle persone.
  "Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della
parola,  scritta  o  parlata,  ma  esclusivamente  alla  trasmissione
automatica  di  segnali  riferenti  ad  eventi  naturali  o  fasi  di
lavorazione  o  all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del
concessionario,  il  canone e' determinato in conformita' dell'art. 7
del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio
1947, n. 642".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                                  ZOLI - MATTARELLA -
                                                     MEDICI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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