Legge Ordinaria n. 700 del 03/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1957)
Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
di  cui  alle  qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi
indicati  nella  tabella medesima sostituiscono - dal 1 aprile 1957 -
quelli  previsti  dalla  tabella  di  cui  all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando,
in  quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.
Nella   prima   applicazione   della,   presente   legge,   ai   fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo
comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel
grado  e  qualifica  rivestiti  alla  data di entrata in vigore della
legge  stessa,  tenendo  conto  delle  cause  che  hanno  determinato
acceleramento  o  ritardo  nell'assegnazione degli aumenti normali di
stipendio.
  Ai  dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della
presente  legge,  competa  nella  qualifica  rivestita  alla  data di
entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello
che  sarebbe  loro  spettato  qualora  fossero  stati promossi a tale
qualifica  soltanto  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla data
predetta,  e'  attribuito,  a  decorrere dalla medesima, quest'ultimo
stipendio.
  Qualora  lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse
inferiore  a  quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse
avuto  alcuna  promozione,  viene  attribuito,  dal 1 aprile 1957, lo
stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore
a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.
  Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi
l'anzianita'  per  i successivi aumenti biennali decorre dal 1 luglio
1956 o dalla data della promozione se successiva.
 

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