Legge Ordinaria n. 744 del 03/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1957)
Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  insegnanti  non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione
media,  classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica e di avviamento
professionale    in   possesso   di   un   titolo   di   abilitazione
all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56,
un  incarico  ai  sensi  della  legge  19  marzo 1955, n. 160, o che,
comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che
abbiano  insegnato  per  un  biennio nel triennio scolastico 1954-55,
1955-56,  1956-57,  conseguono la stabilita' nell'insegnamento stesso
ove  abbiano  riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a
"valente".  Per  gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione
nell'ultimo  concorso  e' sufficiente aver prestato servizio, con una
qualifica non inferiore a "valente", nell'anno scolastico 1956-57.
  Conseguiranno  parimenti  la stabilita' gli insegnanti non di ruolo
nei  predetti  istituti  e scuole, che si trovino nelle condizioni di
cui  all'art.  7  della  legge  15  dicembre 1955, n. 1440, e abbiano
prestato  servizio  ai  sensi del precedente comma, ove ottengano una
abilitazione  nella prima applicazione della legge stessa e occupino,
al  momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico
o di insegnamento della durata prevista al primo comma.
 

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