Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 751 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1957)
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1 luglio 1956 uno stipendio o paga, o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a, tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, e' attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1 dicembre 1956. Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato ai 1 luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1 dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1 luglio 1956 nella qualifica iniziale. Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1 luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1 dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1 luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore ed al gruppo dei capi operai. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1 dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1 luglio 1956. Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1 luglio 1956.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)