Legge Ordinaria n. 753 del 12/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1957)
Cessione al comune di Chioggia di una zona di arenile della superficie di mq. 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sita in comune di Chioggia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzata  la  cessione  al  comune di Chioggia di un arenile
della   superficie   di   metri  quadrati  117.745,  appartenente  al
patrimonio  dello  Stato, sito in detta citta', per il prezzo di lire
60  milioni,  rateizzabile  in un massimo di venti annualita' con gli
interessi  legali a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per
lo   acquirente   di  destinarlo  all'ampliamento  edilizio  ed  alla
sistemazione urbanistica della zona entro un termine massimo di dieci
anni dalla data del contratto di compra-vendita.
  All'approvazione  del  relativo atto provvedera' il Ministro per le
finanze con proprio decreto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 agosto 1957

                               GRONCHI

                                                     ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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