Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 776 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 5 settembre 1957)
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale di pendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Disposizioni sulle competenze accessorie del personale di pendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al personale dipendente dai Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Al personale che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei Comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5 ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno. Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi. Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfetaria di cui al precedente comma secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi. Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)