Legge Ordinaria n. 800 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1957)
Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale
della  Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire
dall'esercizio  finanziario  1957-58  da  iscriversi  nello  stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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