Legge Ordinaria n. 93 del 07/03/1957 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1957)
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 - istitutivo dell'E.N.A.M. - ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190,
e' sostituito dal seguente:
  "L'Ente  ha  il  fine  di  assistere:  gli insegnanti elementari di
ruolo,  i  direttori didattici, gli ispettori scolastici in attivita'
di  servizio  e  in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni
dell'iscritto  o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate
degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli
ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione.
  E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato
personale  in  quanto  esso  chieda  ed ottenga l'iscrizione ai sensi
dell'ultimo comma del successivo art. 4:
    a)  insegnanti  non  di  ruolo delle scuole elementari di Stato e
loro familiari;
    b)  insegnanti  in  servizio delle scuole elementari parificate e
loro familiari;
    c)  insegnanti  e  direttrici  in  servizio  delle scuole materne
mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.
  Per familiari assistibili si intendono:
    1)  il  coniuge  convivente  e  a carico dell'iscritto. Il marito
dell'iscritta  ha  diritto  alle  prestazioni  soltanto  quando  esso
risulti   permanentemente   inabile  al  lavoro  e  a  totale  carico
dell'iscritta stessa;
    2)  i  figli  celibi  o  nubili conviventi e a carico, legittimi,
legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di eta' inferiore ai 21
anni  o  di eta' superiore quando siano anche permanentemente inabili
al lavoro;
    3) i genitori riconosciuti a carico;
    4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al
lavoro conviventi a carico dello iscritto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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