Legge Ordinaria n. 971 del 12/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1957)
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli  articoli  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945,  n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.
  Il  riassorbimento  dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le
disposizioni  dell'art.  3,  comma  terzo,  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n. 508, avra' inizio il 1 gennaio
1960.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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