Legge Ordinaria n. 975 del 09/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1957)
Norme sulla previdenza marinara.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto
alla  Gestione  speciale  della  Cassa  nazionale  per  la previdenza
marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n.
1595,  puo' (chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato
anteriormente  alla data di iscrizione della predetta Gestione presso
le  aziende  esercenti servizi marittimi sovvenzionati nonche' presso
le  societa' di navigazione contemplate dall'art. 1 del regio decreto
16 settembre 1937, n. 1842.
  La  facolta'  di  cui sopra, dovra' essere fatta valere in costanza
del  rapporto  di  lavoro potra' altresi' essere esercitata entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge da coloro
che  alla  predetta data abbiano gia' risolto il rapporto d'impiego o
dai loro superstiti.
  Gli  effetti  previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno
decorrenza  dal  primo  del mese successivo a quello di presentazione
della  domanda;  la decorrenza predetta si applica anche alle domande
pervenute   alla   Cassa   nazionale   per   la  previdenza  marinara
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  La somma da versare per il riscatto sara' ragguagliata alla riserva
matematica   relativa  ai  periodi  da  riconoscere  calcolata  sulla
retribuzione  massima  prevista  dall'art.  5  del  regio  decreto 16
settembre  1937,  n. 1842, per i periodi compiuti anteriormente al 31
luglio 1952 e sulla retribuzione raggiunta alla data di presentazione
della  domanda  di  riscatto,  entro i limiti del massimale vigente a
tale  data,  per i periodi compiuti posteriormente al 31 luglio 1952.
L'ammissione  al  riconoscimento  di  cui al primo comma del presente
articolo  comporta  l'integrale  trasferimento alla Gestione speciale
(lei  contributi  eventualmente  versati, limitatamente al periodo di
servizio  riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1957

                               GRONCHI

                                                ZOLI - GUI - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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