Legge Ordinaria n. 1070 del 12/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1958 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938, concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938,
concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per
cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e
secondo  comma  dell'art.  4  del  decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.
1415, con le seguenti modificazioni:
  All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
  "La  sovrimposta  addizionale,  nella  misura  cosi' ridotta, sara'
abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958".
  Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

                             Art. 2-bis.

  Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle
ore  ventiquattro  del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione
di  servizio,  o  apparecchio  di  distribuzione  automatica, per uso
commerciale,  per  i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro
di  carico  e  scarico  di  cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio
1957,  n.  271,  convertito,  con modificazioni, nella legge 2 luglio
1957,  n. 474, e' concesso il rimborso nella misura del cinquanta per
cento  della  sovrimposta  addizionale  istituita  con  l'art.  4 del
decreto-legge   22   novembre   1956,   n.   1267,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
  E'   altresi'  concesso  il  rimborso,  nella  misura  del  residuo
cinquanta  per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di
benzina,   superiori   ai  venti  quintali,  esistenti,  presso  ogni
deposito,   stazione  di  servizio  o  apparecchio  di  distribuzione
automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre
1958.
  Sono  esclusi  dal  rimborso  il  carburante  per turboreattori, la
benzina  avio  e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale
tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.

                             Art. 2-ter.

  Per  conseguire  il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al
precedente  articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959,
all'Ufficio  tecnico  delle  imposte  di fabbricazione competente per
territorio,  istanza  in  duplice  copia, di cui una in carta legale,
diretta  all'Intendenza  di  finanza nella cui circoscrizione trovasi
l'impianto.
  La  istanza,  valevole  come  denuncia ai fini della giacenza, deve
contenere:
    a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
    b) la localita' dove si trova l'impianto;
    c)  la  quantita',  espressa  in peso, della benzina per la quale
viene chiesto il rimborso.
  L'Ufficio   tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione  accerta  la
regolarita'   della   denuncia,   provvede  alla  liquidazione  della
sovrimposta  da  rimborsare  e  trasmette  gli  atti  alla competente
intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.

                           Art. 2-quater.

  Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958
dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri
od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in
eccedenza  alle  quantita'  ritirate dalle medesime aziende, entro la
stessa  data,  su  autorizzazione del Ministero delle finanze, con il
pagamento  della  sovrimposta  addizionale  di  cui  al secondo comma
dell'art.  4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e accordato
il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al
quintale.
  Sui  quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino
a  tutto  il  31  dicembre  1958,  agli  automobilisti e motociclisti
stranieri  od  italiani  residenti  all'estero  nei viaggi di diporto
nello  Stato  in  eccedenza  alle  quantita'  ritirate dalle medesime
aziende,  entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle
finanze,  con  il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445
al  quintale, e' accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella
misura di lire 445 al quintale.

                          Art. 2-quinquies.

  Chiunque  presenta  denuncia  infedele  decade  dal  beneficio  del
rimborso,  ed  e'  punito  con  la  multa dal doppio al decuplo della
sovrimposta   addizionale   corrispondente  alla  differenza  fra  la
giacenza  denunciata  e  quella esistente, e comunque non inferiore a
lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
  La  disposizione  di cui al comma precedente e' stabilita in deroga
all'art. 24 del Codice penale.

                           Art. 2-sexies.

  Alla  copertura  dell'onere,  derivante  dai  rimborsi  di cui agli
articoli  2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire 300
milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                               FANFANI - PRETI - BO -
                                           TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI
                                                  - GONELLA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)