Legge Ordinaria n. 1175 del 30/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1959 n. 11)
Esami di abilitazione alla libera docenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  conseguire l'abilitazione alla libera docenza e' prescritto il
possesso  di laurea conseguita, presso una Universita' od Istituto di
istruzione  superiore  della  Repubblica,  da almeno cinque anni alla
scadenza  del  termine  utile  per la presentazione della domanda. In
casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art.
3  della  presente legge, puo' essere tuttavia ammesso agli esami per
il  conseguimento  dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da
meno  di  cinque  anni.  Dal  possesso  del  diploma  di  laurea puo'
prescindersi  soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il
35° anno di eta'.
  L'abilitazione  alla  libera  docenza  puo' conseguirsi solo per le
discipline   che  facciano  parte  dell'ordinamento  didattico  delle
Facolta'.
  Le  singole  Facolta'  possono  chiedere  che siano concesse libere
docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facolta' decide il
Ministro  per  la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
  In  ciascuna  delle  sessioni  di esami di abilitazione alla libera
docenza, non puo' chiedersi di partecipare agli esami per piu' di una
disciplina.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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