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Legge Ordinaria n. 120 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1958 (suppl. ord.))
Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.
Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti: Art. 2. - "Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento. Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento". Art. 7. - "A ciascun ufficio locale e' preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o piu' ufficiali. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, l'ufficiale delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che la assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza e' assunta previa passaggio di gestione. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici. A ciascuna agenzia e' preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessita', il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente. Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermita' o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, e' assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilita' diretta del titolare. A questi e' corrisposta una i indennita', per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennita' e' pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennita', viene sospeso il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'art. 28, secondo comma. Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua previo passaggio di gestione. La reggenza e' altresi' assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, e di vacanza della agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto e' disposto nell'art. 16. In tale eventualita' spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennita' di cui all'art. 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma. Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, puo' assentarsi dall'ufficio per non piu' di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Puo' essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28. Il reggente assente e' tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilita' ed a sue spese, dal coadiutore. Qualora, la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o dai un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennita' ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della meta', salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia. Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilita' di provvedere in base alle disposizioni contenute nei comuni stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facolta' di affidare la reggenza: a) negli uffici locali, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo; b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un impiegato di ruolo. Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita'. Alle ricevitorie e' addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto". Art. 9. - "I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla, vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria, ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilita' di essi. Il concorso e' unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo". Art. 10. - "Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre: a) per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il concorrente abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o inferiore di non piu' di due gruppi; b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente; c) per gli uffici locali di gruppo E, che il concorrente abbia almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualita' di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale. Se il servizio e' stato prestato nella sola qualita' di ufficiale, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva; d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di titolare di agenzia o di ufficiale o di coadiutore ed abbia una anzianita' di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Non e' ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari". Art. 13. - "L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 10, ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare. Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi. Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, e' escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio". Art. 14. - "I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale: a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta' ai sensi dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia raggiunto l'eta' di sessantacinque anni. L'avente titolo all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'art. 8, deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni, presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di ufficiale o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del successivo art. 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze. Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni e' ridotto ad un anno; b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuativamente, le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo art. 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a trasferimento a richiesta, e nei casi di dimissioni per matrimonio con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 126, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria, nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera a); c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale qualita' e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia in possesso di detti requisiti, e' assegnato ad altro posto di ricevitore o portalettere ai sensi dell'art. 62, lettera d). I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero". Art. 15. - "Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'art. 14, lettere a), b) e c), debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione". Art. 16. - "Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, e' conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva. La disposizione del comma precedente puo' essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e c) dell'art. 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima". Art. 17. - "Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di "buono". Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica gia' attribuitagli. Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione. I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio e' stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale e' determinato il loro trattamento economico. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, e' destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressoche' uguale importanza di quella da lui gestita. Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi e' destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria, in cui l'ufficio stesso e' stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto. Qualora l'agenzia, venga, soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare e' destinato ad altra agenzia di pressoche' uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo". Art. 24. - "In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'aspettativa per infermita', e' disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio". Art. 26. - "Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D ed E restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali. L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, puo' disporre limiti di orario diversi da quelli normali. L'orario di servizio del personale degli uffici locali e' normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in piu' turni". Art. 27. - "Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia e' attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma, dell'art. 17: 1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402; 2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340; 3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301; 4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284; 5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240; 6) Titolare di agenzia: coefficiente 211. A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni. Ai direttori di ufficio locale di gruppo A e' concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'art. 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti. In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio. Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito". Art. 28. - "L'Amministrazione ha facolta' di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso e' dovuto al titolare dell'agenzia un Compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entita' e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento. Al titolare dell'agenzia e' dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia nel modo stabilito dal regolamento. Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista, dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Nessun contributo per il coadiutore e dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore". Art. 29. - "Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrispondente per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura, e nei modi previsti dal regolamento. Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali determina a maggior somma da rimborsare. In tali eventualita', l'Amministrazione puo' concedere congrui anticipi. Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, alla illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio. All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione. Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori. Non e' dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento. Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, puo' provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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