Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 129 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1958)
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico ed all'indennità di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato: a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ L. 40.000.000 b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ " 60.000.000 c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras- porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del- la forza pubblica per servizio fuori di residenza - Indennita di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza - Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)