Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 142 del 01/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1958)
Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale di ruolo gia' appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, negli appositi quadri speciali, cui, per effetto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si applicano le disposizioni sul conglobamento totale del trattamento economico dei dipendenti statali, sono attribuiti, a decorrere dal 1 luglio 1956, gli aumenti periodici di stipendio con i criteri e nelle misure di cui all'art. 1 del suddetto decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19. Qualora l'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione derivante dalla prima applicazione del presente articolo risulti inferiore a quello netto spettante al 30 giugno 1956, per stipendio, paga o retribuzione e per indennita' di funzione o assegno perequativo, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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