Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 168 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1958)
Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A modifica dell'art. 2 della legge 9 maggio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla legge stessa compete dalla data di cessazione del godimento delle indennita' di ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente al 1 gennaio 1946, l'assegno e' corrisposto in misure pari a tre volte quelle indicate alla lettera b) dell'articolo anzidetto. Agli ufficiali cessati dal servizio permanente a partire dal 1 gennaio 1946, l'assegno e corrisposto nelle seguenti misure annue lorde: generali di Corpo d'armata designati d'armata . . . . . L. 30.000 generali di Corpo d'armata. . . . . . . . . . . . . . . L. 28.750 generali di Divisione e tenenti generali. . . . . . . . L. 27.250 generali di Brigata e maggiori generali . . . . . . . . L. 25.700 colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.250 tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.600 maggiori e primi capitani . . . . . . . . . . . . . . . L. 21.100 capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.500 Il Ministro per la difesa potra' variare con propri decreti, su proposta del Consiglio di amministrazione della "Cassa ufficiali", le misure dell'assegno speciale stabilite dal comma precedente in relazione alle disponibilita' finanziarie dell'apposita gestione. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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