Legge Ordinaria n. 175 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Modifica dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  30  del  decreto  legislativo  12  marzo  1948, numero 804,
ratificato,  con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e'
sostituito dal seguente:
  "L'Amministrazione  forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai
sottufficiali,  alle  guardie  scelte,  alle  guardie ed agli allievi
guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella
misura  e  con  le stesse modalita' di concessione, stabilite in ogni
tempo,  per  i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza.
  Al  predetto  personale,  quando  svolge  mansioni di ufficio e sia
stato  autorizzato  ad  indossare  l'abito  civile,  in  cambio degli
oggetti  di  cui sopra viene corrisposta una indennita' mensile di L.
900".
  Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge e'
abrogata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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