Legge Ordinaria n. 176 del 06/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  al  rimborso  delle  spese di viaggio per missioni di
servizio  o  all'estero  compiute dal personale delle Amministrazioni
dello  Stato  e'  dovuta  una indennita' supplementare pari al 10 per
cento  del  costo  del  biglietto  a  tariffa intera se il viaggio e'
compiuto  in  ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in
servizio  di  linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo
del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo.
  Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente
per  via  terrestre,  per  via  marittima  o  per  via aerea, compete
l'indennita'  chilometrica  di  cui all'art. 10 della legge 29 giugno
1951,  n.  489.  La  stessa  indennita'  compete  anche  per i viaggi
all'estero  compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti
gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.
  Le  indennita'  di  cui  ai precedenti commi sono dovute anche agli
estranei  alle  Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per
conto dello Stato.
  L'indennita'  supplementare  non  si  applica,  sul supplemento per
treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli
altri  eventuali  supplementi  in  aggiunta  al  prezzo  del  normale
biglietto di viaggio, ancorche' ammessi a rimborso.
  Le  disposizioni  di  cui alla presente legge si applicano altresi'
per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
  E'  soppresso  l'aumento  dei  due  decimi  sulle  spese di viaggio
contemplato da precedenti disposizioni in materia.
 

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