Legge Ordinaria n. 177 del 06/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1958)
Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  la  tassa  di  occupazione temporanea di cui allo art. 195 del
testo  unico  per  la  finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre  1931,  n.  1175,  si  osservano, in quanto compatibili, le
norme   sull'accertamento,   sulla   riscossione  e  sulla  procedura
contenziosa  stabilito  per  le imposte di consumo dal predetto testo
unico e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                    ZOLI - TAMBRONI -
                                                  ANDREOTTI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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