Legge Ordinaria n. 180 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1958)
Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  associazioni  agrarie,  di  cui alla legge 16 giugno 1927, n.
1766,  ed  al  regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le
disposizioni  della  legge  21  giugno  1896,  n. 218, e del relativo
regolamento  26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad
autorizzare  le  Province,  i  Comuni  e  le Istituzioni pubbliche di
beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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