Legge Ordinaria n. 190 del 27/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1958)
Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  44  del  regio  decreto-legge  15  ottobre  1925,  n. 2033,
convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito
dal seguente:
  "Quando   dall'analisi   dei   campioni  risulti  che  le  sostanze
analizzate  non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai
requisiti   prescritti,  il  capo  del  laboratorio  o  del  servizio
presentera'   immediata  e  circostanziata  denuncia  alla  autorita'
giudiziaria  competente,  unendovi  il  verbale  di prelevamento e il
certificato   di   analisi,   e   contemporaneamente,   con   lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato
l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
  L'autorita'  giudiziaria,  in  base alla denuncia, deve ordinare il
sequestro della merce ovunque si trovi.
  Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante
apposita   richiesta   di   revisione   da   inoltrare  all'autorita'
giudiziaria  competente  e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza
nel  termine  perentorio  di  giorni  quindici a partire da quello di
ricevimento della comunicazione.
  Alla  richiesta  di  revisione  deve  essere  unita  la  lettera di
comunicazione  e  la  ricevuta  del  deposito, effettuato nella cassa
erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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