Legge Ordinaria n. 191 del 04/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1958)
Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  1 gennaio 31 dicembre 1959, le societa'
commerciali  tenute  alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le
aziende  di  cui  al  testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri
enti   pubblici,   che   abbiano  per  oggetto  la  produzione  o  la
distribuzione  di  energia elettrica, debbono redigere il bilancio di
esercizio  in conformita' ai modelli di stato patrimoniale e di conto
economico  o  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  allegati  alla
presente, legge.
  Le  societa',  aziende,  enti  predetti,  quando  esercitano  altre
attivita'  produttive e quando da queste attivita' abbiano conseguito
nell'esercizio  ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli
conseguiti  dalla  vendita  di  energia  elettrica, hanno facolta' di
soddisfare  all'obbligo  di  cui  al  comma  precedente  allegando al
proprio  bilancio  d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di
bilancio   attinenti   la   gestione  esplicata  nella  produzione  o
distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi
modelli di cui al comma precedente.
  Le   societa',   aziende,   enti   predetti,   il   cui   esercizio
amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti
ad   introdurre   nei  propri  statuti  o  regolamenti  le  opportune
modificazioni  affinche' dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida
con l'anno solare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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