Legge Ordinaria n. 200 del 07/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1958)
Attribuzione di una indennità per l'esercizio di funzioni speciali ai presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai Procuratori della Repubblica presso i medesimi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  presidenti dei Tribunali per i minorenni e ai procuratori della
Repubblica  presso  i medesimi e' attribuita una indennita' annua per
l'esercizio  di funzioni speciali, nella misura indicata nell'annessa
tabella B.
 

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