Legge Ordinaria n. 208 del 11/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sindaci  dei  Comuni  puo'  essere  corrisposta  una indennita'
mensile  di  carica  da  fissarsi  dal  Consiglio  comunale,  entro i
seguenti limiti:


1) Comuni fino a 1.000 ab. fino a L. 5.000
2) " da 1.001 3.000 " " " 10.000
3) " " 3.001 10.000 " " " 30.000
4) " " 10.001 30.000 " " " 50.000
5) " " 30.001 100.000 " " " 70.000
6) " " 101.000 250.000 " " " 120.000
7) " " 250.001 500.000 " " " 160.000
8) con oltre 500.000 " " " 200.000

  Il  limite  previsto  al  numero  5  si applica anche ai sindaci di
Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano
capoluoghi di Provincia.
  L'indennita'  suddetta,  qualora  non  venga attribuita al sindaco,
puo'   essere   assegnata,   nei  limiti  indicati  nel  primo  comma
all'assessore anziano o delegato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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