Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 210 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e' sostituito dal seguente: "I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Societa' e gli enti ippici; nonche' a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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