Legge Ordinaria n. 210 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1958)
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  3  della  legge  24  marzo  1942, n. 315, e' sostituito dal
seguente:
  "I  proventi  netti  del  totalizzatore  e delle scommesse a libro,
dedotte  le  spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota
da  corrispondere  agli  enti e societa' delegati all'esercizio delle
scommesse  a  norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto
necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi,
sono   destinati,  in  base  a  deliberazione  dell'U.N.I.R.E.,  alla
costituzione  di  un  fondo  premi  per le corse, da ripartire fra le
Societa'  e  gli enti ippici; nonche' a provvidenze per l'allevamento
secondo   programmi  annuali  da  sottoporre  alla  approvazione  del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                   ZOLI - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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