Legge Ordinaria n. 225 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1958)
Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I candidati al concorso per esami e titoli a centodiciotto posti di
direttore  didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato
con  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947,  n. 373, e bandito con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, che
abbiano   riportato   nelle   prove  scritte  d'esame  una  votazione
complessiva  inferiore  a  sette  decimi  (70/100)  e non meno di sei
decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami
orali.
  I  candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti
in  una  graduatoria  di merito in aggiunta alla graduatoria generale
pubblicata con decreto Ministeriale 8 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 20 ottobre 1955).
 

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