Legge Ordinaria n. 226 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1958)
Norme integrative sull'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Possono  chiedere  di  conseguire,  con  le  modalita' indicate dal
regolamento  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge
15  dicembre  1955,  n. 1440, per le materie tecniche e disegno nelle
scuole  secondarie  di  avviamento  professionale  a tipo industriale
statali,  pareggiate  o  legalmente riconosciute anche gli insegnanti
non  di  ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in
possesso  di  diploma  di perito industriale e si trovino nelle altre
condizioni stabilite dallo stesso art. 7.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958

                               GRONCHI

                                                 ZOLI - MEDICI - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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