Legge Ordinaria n. 229 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1958)
Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  198  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito dal
seguente:
  Art.  198. - "Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la
dichiarazione di impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.
  La  parte  e  i  difensori  possono  proporre  la  impugnazione con
dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del
telegrafo  al  cancelliere  predetto,  il  quale, dopo avervi apposto
l'indicazione   del   giorno   in   cui   la   riceve  e  la  propria
sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.
  Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche
davanti  al  cancelliere  del pretore del luogo in cui si trovano, se
tale  luogo  e'  diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento;
ovvero  davanti  ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei
termini  stabiliti  in  questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo
trasmette  immediatamente  al  cancelliere  del  giudice che emise il
provvedimento impugnato".
 

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