Legge Ordinaria n. 232 del 08/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1958)
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Il  fondo  di  dotazione  della  Cassa  per il credito alle imprese
artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25
luglio  1952,  n.  949, e' elevato a lire 10.500 milioni, mediante il
versamento  da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi
per  lire  2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire
2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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