Legge Ordinaria n. 237 del 07/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1958)
Modifiche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   termine   di   tempo   per   l'effettuazione   dei  lavori  di
ammodernamento,  di  cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto
1952, n. 1221, non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art.
8,  i  tre  anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro
per  i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di
cui all'art. 10 della stessa legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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