Legge Ordinaria n. 251 del 14/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1958)
Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  9  della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' sostituito dal
seguente:
  "L'ammissione  nel  ruolo  della  carriera  direttiva  dei  servizi
antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
  Gli  aspiranti  a  posti di ispettore in prova, oltre a possedere i
requisiti   generali   di  cui  all'art.  2  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuito  degli impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica, 10
gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti
requisiti:
    1)  diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Universita'
italiana;
    2)  eta'  che,  alla  data  di scadenza del termine stabilito nel
bando  di  concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
non  deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste
dalle  vigenti  disposizioni;  tale  limite non potra' in nessun caso
eccedere gli anni 35;
    3) avere assolto agli obblighi di leva;
    4) statura non interiore a metri 1,65;
    5) piena incondizionata idoneita' fisica.
  All'accertamento  della idoneita' fisica procede, prima degli esami
scritti,  una  Commissione  medica, composta dall'ispettore sanitario
dei  servizi  antincendi,  presidente, e da due medici da rinominarsi
dal Ministro.
  Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.
  I  vincitori  del concorso sono nominati, con decreto del Ministro,
ispettori  in  prova  e  comandati  a  frequentare,  presso le Scuole
centrali  antincendi,  un  corso  a  carattere  teorico-pratico della
durata  di  sei  mesi,  al  termine  del  quale, se giudicati idonei,
conseguono  la  nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base
alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
  Coloro  i  quali  non  sono dichiarati idonei sono ammessi, per una
sola  volta,  agli  esami  di  riparazione,  dopo  di  che, se ancora
riconosciuti  non  idonei,  il  Ministro  dichiara la risoluzione del
rapporto   d'impiego   con  decreto  motivato.  In  tal  caso  spetta
all'impiegato  una  indennita'  pari a due mensilita' del trattamento
goduto durante il corso.
  Il   giudizio  sulle  prove  di  fine  corso  e'  devoluto  ad  una
Commissione presieduta da un prefetto di la classe in servizio presso
il  Ministero  dell'interno  e  composta  dal comandante delle Scuole
centrali antincendi e dai docenti del corso.
  Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio
presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di
consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario".
 

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