Legge Ordinaria n. 284 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  del  31  dicembre  1958, previsto dalla legge 10 marzo
1955, n. 103, e' prorogato al 31 dicembre 1963.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1958

                               GRONCHI

                                               ZOLI - GAVA - MEDICI -
                                                    ANDREOTTI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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