Legge Ordinaria n. 286 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  del  personale  tecnico  di  ruolo (in esso compresi gli
infermieri  e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi
i  portantini),  nonche'  di  quello  assunto ai sensi degli articoli
22-bis  e  26-bis  del  decreto  legislativo  7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato  dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le
Universita'  e  gli  Istituti di istruzione superiore ed addetto alle
cattedre,  istituti  e  cliniche  di  cui  ad  apposita  tabella,  da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro per la pubblica istruzione di
concerto  con  quello  per  il  tesoro,  e'  estesa  la indennita' di
profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953.
  Detta  indennita'  non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio.
  Detta  indennita'  non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o
trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di
rischio professionale per contagio od infortunio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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