Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 286 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.
Estensione della indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e istituzione della indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonche' di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, e' estesa la indennita' di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio. Detta indennita' non e' cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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