Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 287 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il personale non di ruolo, di segreteria, tecnico ed ausiliario delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore in servizio da data anteriore al 12 dicembre 1957, e' inquadrato nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme concernenti i requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e con il relativo trattamento economico. Qualora il titolo di studio non sia corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, si effettua l'inquadramento nel ruolo a cui da' accesso il titolo posseduto. Per l'inquadramento nella 4ª categoria si prescinde dal titolo di studio purche' si siano esplicate le mansioni corrispondenti. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali si tiene conto della anzianita' di servizio maturata dagli interessati a far tempo dalla assunzione presso le Universita'. L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data del 1 luglio 1957 o dalla data della successiva assunzione fra il 1 luglio e il 1 dicembre 1957. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale tecnico ed ausiliario cui sia stata gia' conferita la nomina ad incaricato ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa. Il servizio prestato alle dipendenze delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore dal personale di cui al presente articolo e' utile ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)