Legge Ordinaria n. 293 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1958)
Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n. 36, e le successive aggiunte e modifiche relative alle riscossioni
delle  rette  di  spedalita'  degli  ospedali civili sono estese alle
cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso.
  Per  la  liquidazione  e  riscossione delle anticipazioni in favore
delle  cliniche  universitarie  e  per i complementari adempimenti si
seguono  le  modalita' previste nelle predette disposizioni di legge,
intendendosi  sostituite  le  cliniche  universitarie  agli  ospedali
civili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                                    ZOLI - TAMBRONI -
                                                        MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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