Legge Ordinaria n. 30 del 12/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1958)
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1957 e 1958.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   Comuni   e   le  Province  che,  nonostante  l'applicazione  di
supercontribuzioni  in  misura non inferiore, rispettivamente, al 350
ed  al  300 per cento, sul limite massimo della sovrimposta fondiaria
sui terreni, al 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari, ed
al 50 per cento delle tariffe massime di tutte le imposte e tasse non
afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta di famiglia e quelle
sul  bestiame  e  sulle  industrie,  sui commerci, sulle arti e sulle
professioni  e  relativa  addizionale  provinciale, non conseguono il
pareggio  dei  propri bilanci per gli anni 1957 e 1958 possono essere
autorizzati  a  provvedere  al  ripiano  del  relativo  disavanzo con
l'assunzione  di  un  mutuo,  ai  sensi  degli  articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
  Per  l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal comma precedente e'
subordinata,  altresi',  all'applicazione delle tariffe massime delle
imposte  di  consumo  con  l'aumento  nei limiti previsti dall'ultimo
comma dell'art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.
  La  garanzia  statale  di  cui  all'art.  2 del decreto legislativo
luogotenenziale  24  agosto  1944,  n. 211, ed all'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  11  gennaio  1945,  n.  51, e' limitata
all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.
 

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