Legge Ordinaria n. 308 del 13/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni  dello  Stato, comprese quelle autonome e fatta
eccezione  dell'Amministrazione  delle ferrovie dello Stato, gli Enti
pubblici,  comprese  le Aziende di Stato e municipalizzate nonche' le
aziende   private,   sono  obbligati  ad  assumere,  senza  concorso,
personale  sordomuto  nella  carriera  del  personale ausiliario, nel
limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
    a)  della  medesima  carriera  del  personale  ausiliario  per le
Amministrazioni dello Stato;
    b)  di  tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed
Aziende.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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