Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 310 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, e' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti: a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua, e delle opere relative, nonche' alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici; b) alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonche' alle lavorazioni straordinarie dei terreni; c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonche' agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende; d) all'acquisto di sementi; e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte. Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sara' corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino ai 40 per cento per le grandi aziende. Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, e' concesso esclusivamente alle piccole aziende. Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia, od altro materiale sterile, sara' corrisposta una somma pari ai 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione. La liquidazione e' subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario agrario.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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