Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 314 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).
Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I licenziati dalle sezioni di coperta e di macchina delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali che parificate, e degli istituiti professionali a tipo marinara o di scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la marina mercantile, i quali aspirino a conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il titolo professionale di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", "marinaio autorizzato alla pesca mediterranea", e "meccanico navale di 2ª classe per motonavi", di cui agli articoli 253, 234, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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