Legge Ordinaria n. 325 del 18/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1958)
Disciplina del commercio interno del riso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il nome di riso e' riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione
del  risone  con  completa  asportazione  della  lolla  e  successiva
operazione di raffinatura.
  E'  vietato  vendere  prodotto  non  corrispondente  a quello sopra
descritto col nome di riso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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