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Legge Ordinaria n. 326 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1958)
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Agli  effetti  della  presente  legge  sono   complessi   ricettivi
complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti  gestiti
da enti o da privati che non abbiano finalita' di lucro, attuati  per
soddisfare le esigenze del turismo  sociale  e  giovanile,  come  gli
alberghi  od  ostelli  per  la  gioventu',  i  campeggi,  i  villaggi
turistici, le case per ferie, e  in  genere  gli  altri  allestimenti
concernenti il turismo sociale che  non  abbiano  le  caratteristiche
volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937,  n.  975,  convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni. 
  Sono alberghi od ostelli per la  gioventu'  i  complessi  ricettivi
sommariamente attrezzati  per  ospitare,  per  un  periodo  di  tempo
limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori  che
siano soci  di  enti  costituiti  per  contribuire  al  miglioramento
morale, intellettuale e fisico della gioventu' attraverso la  pratica
del turismo e del viaggio individuale o di gruppo. 
  Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti
di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente
dotati di mensa o spaccio. 
  Sono villaggi turistici  i  centri  di  ospitalita',  sommariamente
attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od  anche
in allestimenti stabili minimi. 
  Sono case per ferie i  complessi  ricettivi  stabili  sommariamente
attrezzati per ospitare, in  periodi  determinati,  i  dipendenti  di
amministrazioni  o  aziende  pubbliche  o  private  e   i   soci   di
associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo  fine  di  assistenza
sociale. 
  Sono autostelli  i  posti  di  sosta  istituiti  lungo  le  vie  di
comunicazione per  permanenze  di  riposo  e  ristoro  ed  assistenza
tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito. 
  I  complessi  ricettivi  complementari  che  non  rispondono   alle
caratteristiche di cui ai precedenti  commi  sono  assoggettati  alla
disciplina delle aziende alberghiere. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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