Legge Ordinaria n. 327 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1958)
Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  intende installare o gestire impianti di riempimento e di
travaso  o  depositi  di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la
concessione:
    al  prefetto  della  Provincia  quando  trattasi  di  impianti di
riempimento  e  travaso  forniti  di  serbatoio  e  la  capacita' del
serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;
    quando  trattasi  di  depositi e la capacita' di accumulo non sia
superiore ai 5000 chilogrammi;
    al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri
casi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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