Legge Ordinaria n. 328 del 24/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1958)
Integrazioni all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  terzo  comma  dell'art.  1  della legge 25 luglio 1956, n. 859,
recante  modifiche  alla  legge  17  luglio  1954, n. 522, contenente
provvedimenti  a  favore  dell'industria  delle  costruzioni navali e
dell'armamento, e' modificato come segue:
  "Per   far   fronte   all'onere  derivante  dalla  concessione  dei
contributi  ai sensi dei precedenti titoli II e III e' autorizzata la
spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione
del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal
1954-55 al 1964-65, secondo, la ripartizione seguente:
 L. 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55
 " 5.000.000.000 " " " 1955-56
 " 8.000.000.000 " " " 1956-57
 " 9.000.000.000 " " " 1957-58
 " 10.000.000.000 " " " 1958-59
 " 15.000.000.000 " " " 1959-60
 " 13.000.000.000 " " " 1960-61
 " 13.000.000.000 " " " 1961-62
 " 13.000.000.000 " " " 1962-63
 " 7.000.000.000 " " " 1963-64
 " 4.000.000.000 " " " 1964-65

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 1958

                               GRONCHI

                                             ZOLI - CASSIANI - MEDICI

                                             Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
 

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