Legge Ordinaria n. 336 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1958)
Estensione delle garanzie per mutui alle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Tra  le  garanzie  ammissibili  da  parte  della  Cassa  depositi e
prestiti,  delle Casse di risparmio e degli altri Istituti di credito
autorizzati   a   concedere   mutui   alle  Province,  sono  comprese
delegazioni   sulla   quota   di   compartecipazione   alle  tasse  a
automobilistiche  assegnata alle Province medesime ai sensi dell'art.
2  della  legge  9 febbraio 1952, n. 49. La suddetta delegabilita' e'
limitata  al 30 per cento della quota di compartecipazione attribuita
a  ciascuna  Provincia nel precedente anno solare ed e' soggetta alla
condizione  che  i contraendi mutui siano destinati esclusivamente al
finanziamento  delle  opere  stradali  di  pertinenza della Provincia
medesima.
  Con  speciale  autorizzazione  della  Commissione  centrale  per la
finanza  locale  puo'  essere  ammessa  la delegazione fino al 50 per
cento della quota di compartecipazione di cui al comma precedente.
  Restano  ferme, in ogni caso, anche per tali mutui, le disposizioni
dell'art.  300  della  legge  comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.
383,  modificato  dall'articolo  unico della legge 5 gennaio 1950, n.
10.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 marzo 1958

                               GRONCHI

                                            ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI
                                                           - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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