Legge Ordinaria n. 363 del 02/04/1958 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1958)
Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  legge  26  ottobre  1952,  n.  1784,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  il  4  dicembre  1952,  che  prescrive norme per salvare i
ragazzi  d'Italia  dalla  deflagrazione  degli  ordigni di guerra, e'
prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - TAVIANI
                                                               - MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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